domenica 17 maggio 2009

DEDUZIONE INVESTIMENTI AMBIENTALI

L’articolo 6 ai commi dal 13° al 19° della Legge 388 del 2000 “Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello stato (legge finanziaria 2001)” ha
introdotto interessanti novità sulle modalità di calcolo della base imponibile del reddito
d’impresa, con particolare riferimento alla deducibilità degli investimenti in
immobilizzazioni “ambientali” sostenuti. In particolare, nel seguito si presenta la
deduzione a fronte degli investimenti deducibili sostenuti nel corso dell’esercizio 2008.
L’agevolazione è prevista per le sole piccole e medie imprese, come definite dalle
norme europee sulle agevolazioni. Il beneficio si sostanzia nella deduzione, dal calcolo
della base imponibile ai fini dell’imposta sui redditi, degli investimenti ambientali
sostenuti nel corso dell’esercizio 2008. Sono considerati investimenti ammissibili,
definiti ambientali, quegli investimenti diretti all’acquisto di immobilizzazioni materiali
che hanno lo scopo di prevenire, ridurre e riparare i danni causati all’ambiente. Viene
esclusa l’acquisizione attraverso forme diverse dall’acquisto, quali la locazione, l’affitto
o altro. Sono esclusi, poi, gli investimenti non capitalizzati e quelli riferiti a beni
immateriali. Infine, non rientrano come ammissibili gli investimenti effettuati in rispetto
di specifiche norme, ma solo quelli decisi su base volontaria.
Gli investimenti devono essere investimenti “aggiuntivi”, devono quindi comportare un
miglioramento dell’impatto ambientale dell’azienda rispetto a quanto prima in essere.
Le norme di riferimento prevedono l’obbligo di indicare in bilancio gli investimenti
effettuati e di comunicare la stessa informazione al Ministero delle Attività Produttive
entro un mese dall’approvazione del bilancio. La Risoluzione n. 226/E del 2002
dell’Agenzia delle Entrate, raccomanda vivamente che la stima dei valori da rilevare
venga affidata a soggetti preposti in grado di rilasciare idonea certificazione.


Geotermica Saval Srl - Impianti geotermici chiavi in mano

venerdì 8 maggio 2009

Riqualificazione energetica

Approvato il modello dell'Agenzia delle Entrate per i lavori di riqualificazione energetica

Finalmente pronto il modulo per il comunicato all'agenzia dell'entrate previsto dal Decreto Legge 185/2008.
Il modello, come riporta il Decreto, "deve essere utilizzato per comunicare le spese sostenute a partire dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2008 e non è necessario qualora i lavori siano iniziati e conclusi nel medesimo periodo di imposta.
Per i lavori terminati nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2009 e la data di pubblicazione del presente provvedimento, i dati richiesti sono trasmessi dall'ENEA all'Agenzia dell'Entrate entro il 30 settembre 2009".

Scarica i documenti: