sabato 6 dicembre 2008

Materiali di risulta di scavo



Materiali di risulta di scavo


Nuove puntualizzazioni in materia di rifiuti dall ’UnioneEuropea. Con la Direttiva 2008/98/CE del 19 novembre 2008, messa apunto da Parlamento e Consiglio europeo, Bruxelles ha fornito ulteriorichiarimenti agli stati membri, che devono così conformarsi a un sistema digestione e riciclaggio integrato, basato su regole condivise.La Direttiva mette in primo luogo a disposizione la definizione di rifiuto,inteso come la sostanza o l’oggetto di cui il detentore vuole disfarsi, nonprevedendo una riutilizzazione diretta. Sono quindi espressamente esclusidalla normativa comunitaria i materiali derivati da demolizioni, così come lerocce e le terre ottenute dai procedimenti di scavo.Questa tipologia di materiali non può quindi essere classificata come rifiuto,posizione che è già costata al’Italia una condanna per la violazione dellaDirettiva 74/442/CE, confermata dalla sentenza C 194/2005 della Corte diGiustizia Europea.




L’Unione Europea esclude dall ’ambito di applicazione della nuova normativasui rifiuti i terreni, comprendendo anche i suoli contaminati e gli edificicollegati permanentemente al terreno. Non sono contemplati tra i rifiutineanche i materiali naturali escavati durante il corso delle attività dicostruzione se è certo il loro riutilizzo.Restano fuori dalla Direttiva anche i materiali di risulta derivanti daprospezione, trattamento e ammasso di risorse minerali. Così come quelligenerati dallo sfruttamento delle cave o dalle attività delle industrieestrattive.In questi casi non si parlerà di rifiuti, ma di sottoprodotti. A patto che siacerto il loro riutilizzo, che le sostanze possano essere usate direttamente,senza ulteriori trattamenti, e che siano soddisfatti tutti i requisiti per laprotezione della salute e dell ’ambiente.La Direttiva comunitaria tratta anche il caso dei rifiuti che cessano di esseretali se comunemente usati per scopi specifici. In questo caso il legislatoreeuropeo richiede l’esistenza di una domanda di mercato per questo tipo dimateriali, così come il rispetto della normativa vigente e dei valori limite perla presenza di sostanze inquinanti.Nel caso in cui l ’Unione Europea non fissi linee guida a riguardo gli Statimembri possono decidere autonomamente, nel rispetto delle leggi esistenti.



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